26 ottobre 2009
Documenti – circolari ministeriali circa permesso di soggiorno
Pubblichiamo tre interessanti circolari del Ministero dell’interno per fare il punto sulla questione della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, per assistenza minori in motivi familiari e per stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 664 del 5 febbraio 2009
Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari.
Articolo 19, comma 2 lettera d), del d.lvo. 286/98 e successive modificazioni.
In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell’ 28, del D.P.R. 394-99 e successive modificazioni in combinato disposto con l’articolo 19, comma 2 lett. d), del d.lgs. 28698 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Come noto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall’articolo 30 del d. lvo. 286/98 e successive modifìcazioni che, al comma 1, lettera c), regolamenta le modalità di conversione del titolo di soggiorno precedentemente detenuto in un permesso di soggiorno per motivi familiari. sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente, nonché del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.
È parere di questa Direzione Centrale, pertanto, che il possesso, da parte del richiedente la conversione, di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in ragione dei dettami normativi sopra richiamati, sia sufficiente a definire regolare la posizione di soggiorno dello stesso.
Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi
[ giovedì 5 febbraio 2009 ]Circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 24 settembre 2009
Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari
Articolo 29, comma 6, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta quesito.-
In merito alla possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore, rilasciato ai sensi dell’art. 29, comma 6, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si formulano le seguenti considerazioni.
Come noto, l’articolo 30 del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, regolamenta, al comma 1, lettera c), le modalità di conversione dell’autorizzazione al soggiorno precedentemente detenuta in un permesso di soggiorno per motivi familiari, sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente e del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.
Alla luce di tali premesse, si ritiene che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore possa beneficiare, sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare soggiorno in Italia.
Occorre, tuttavia, precisare che la fattispecie prevista dal richiamato articolo 30, comma 1, lettera c) trova applicazione solo qualora il vincolo familiare sia preesistente. Nel caso di matrimonio contratto sul territorio nazionale, infatti, la conversione del permesso di soggiorno può aver luogo in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo disposto normativo.
Per quanto attiene, infine, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, si richiamano le indicazioni già fornite con nota nr. 664 del 5 febbraio 2009.
Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi
[ giovedì 24 settembre 2009 ]Circolare del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2009
Permesso di soggiorno per motivi familiari e stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
Oggetto: Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/98, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alle modalità di definizione delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentate dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, antecedentemente l’entrata in vigore della legge 94/09, si forniscono i seguenti elementi di indirizzo.
Nell’osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio. Analogamente, si è del parere che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, prodotte dopo l’entrata in vigore della legge di modifica dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, debbano essere valutate secondo il medesimo orientamento.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti. Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi
[ lunedì 31 agosto 2009 ]